Condizioni generali di vendita (GTCS)
§1 Generale
1.1. Le seguenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche o alle società di persone con capacità giuridica che, al momento della conclusione del negozio giuridico, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente (imprenditori ai sensi del § 14 BGB).
1.2. Vendiamo merci o forniamo servizi agli imprenditori esclusivamente sulla base delle nostre CGC. Esse si applicano anche a tutte le future transazioni con il cliente, senza che sia necessario farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso; la versione attuale delle CGC è disponibile all'indirizzowww.americom.deDisponibili. I termini e le condizioni divergenti del cliente che non riconosciamo espressamente non diventano parte del contratto, anche se non ci opponiamo espressamente ad essi. Le nostre CGV si applicano anche se effettuiamo la consegna al cliente senza riserve, sapendo che i termini e le condizioni del cliente sono in contrasto con le nostre CGV o si discostano da esse.
§2 Offerta - documenti d'offerta e conferma d'ordine
(1) Le nostre offerte non sono vincolanti.
(2) L'ordine della merce da parte del cliente è da considerarsi un'offerta contrattuale vincolante. Siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro 2 settimane dal suo ricevimento da parte nostra.
(3) Il contratto di fornitura si perfeziona solo con la nostra conferma d'ordine scritta, al più tardi al momento della consegna. Le obiezioni possono essere presentate entro due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine. La trasmissione di dati a distanza soddisfa il requisito della forma scritta.
(4) Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su disegni, calcoli e altri documenti. Ciò vale anche per i documenti scritti contrassegnati dalla dicitura "confidenziale". Il cliente deve ottenere il nostro esplicito consenso scritto prima di trasmetterli a terzi.
§3 Prezzi - Condizioni di pagamento
(1) Sono validi solo i prezzi da noi confermati per iscritto. Si intendono franco fabbrica più IVA, spese di spedizione, imballaggio, trasporto, assicurazione, ecc.
(2) Ci riserviamo il diritto di modificare adeguatamente i nostri prezzi se dopo la stipula del contratto si verificano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare a causa di aumenti del costo del lavoro o di variazioni dei prezzi dei materiali. Su richiesta, forniremo al cliente le relative prove.
(3) Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, le nostre fatture sono pagabili entro 10 giorni con uno sconto del 2% o 30 giorni netti.
(4) Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, il cliente è in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo d'acquisto verranno addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora. Il nostro diritto nei confronti dei commercianti per gli interessi di mora commerciali ai sensi del § 353 HGB rimane inalterato. Per il resto, si applicano le disposizioni di legge relative ai presupposti e alle conseguenze del mancato pagamento.
(5) I mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario, quali contanti, assegni o contrassegno, richiedono un accordo separato. La data di ricezione da parte nostra è determinante per la tempestività del pagamento.
(6) Il cliente può compensare solo le contropretese non contestate, riconosciute da noi o stabilite per legge. Il cliente è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
(7) Se dopo la stipula del contratto veniamo a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la solvibilità del cliente, o se il nostro diritto al pagamento è notevolmente compromesso a causa del dissesto finanziario del cliente, o se il cliente è in ritardo con il pagamento del prezzo d'acquisto, possiamo richiedere un pagamento anticipato o una garanzia entro un termine ragionevole e rifiutare l'esecuzione fino a quando la nostra richiesta non sarà stata soddisfatta. In caso di rifiuto da parte del cliente o di scadenza infruttuosa del termine, avremo il diritto di recedere dal contratto in toto o in parte e di richiedere un risarcimento al posto della prestazione.
§4 Adattamenti del prodotto
In ogni caso, ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti di design, forma e tecnica in linea con l'attuale stato dell'arte fino al momento della consegna, di cui informeremo il cliente anche senza che ci venga richiesto.
§5 Tempi di consegna, ritardo nella consegna
(1) L'inizio dei termini di consegna e di esecuzione da noi indicati è subordinato al chiarimento di tutte le questioni tecniche e al puntuale adempimento degli obblighi del cliente. In caso contrario, il termine sarà prorogato di conseguenza. Resta salva l'eccezione di inadempimento del contratto.
(2) In caso di forza maggiore, sciopero o ritardi a noi non imputabili, il termine di consegna si prolunga della durata dell'impedimento. (3) Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, purché ciò non comporti svantaggi per l'utilizzo.
(4) Se il cliente è in ritardo nell'accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a dare la precedenza ad altri ordini di terzi e a prolungare adeguatamente i tempi di consegna. Fatte salve ulteriori rivendicazioni, avremo il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno da noi subito a tale riguardo, comprese eventuali spese aggiuntive. In particolare, senza pregiudizio di ulteriori diritti, possiamo addebitare spese di magazzinaggio pari allo 0,5% per ogni mese, ma non più del 5% del prezzo della consegna ritardata. Inoltre, in caso di ordini annullati, possiamo fissare un periodo di tolleranza di un mese per l'accettazione dopo la scadenza di 12 mesi dalla conferma dell'ordine e quindi fatturare la merce o i servizi non accettati e addebitare ragionevoli spese di magazzinaggio o di custodia fino all'accettazione.
(5) Se le condizioni di cui al paragrafo (4) sono soddisfatte, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale dell'articolo acquistato passa al cliente nel momento in cui il cliente è in ritardo di accettazione o di ritardo del debitore.
(6) Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se il ritardo nella consegna è dovuto a una violazione del contratto intenzionale o per grave negligenza di cui siamo responsabili; qualsiasi colpa da parte dei nostri rappresentanti o ausiliari sarà attribuita a noi. In caso di violazione del contratto per negligenza grave, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi. Questa disposizione non implica una modifica dell'onere della prova a scapito del cliente.
(7) Nella misura in cui siamo responsabili di un ritardo nella consegna ai sensi delle presenti disposizioni, la nostra responsabilità sarà limitata a un risarcimento dello 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma non superiore a un totale del 5% del prezzo per la parte della consegna che non può essere utilizzata a causa del ritardo.
(8) Su nostra richiesta, il cliente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna o insistere sulla consegna.
§6 Consegna, trasferimento del rischio - spese di imballaggio
(1) Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, si concorda la consegna "franco fabbrica/magazzino". Su richiesta e a spese del cliente, la merce viene spedita ad altra destinazione a rischio del cliente. In questo caso, le spese di trasporto franco magazzino sono a carico del cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del cliente. La modalità e l'itinerario di spedizione saranno stabiliti da noi a nostra ragionevole discrezione.
(2) Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi a perdere non saranno ritirati.
(3) I pezzi piccoli e stampati possono essere consegnati alla rinfusa. I singoli articoli o gli imballaggi speciali possono essere forniti solo previo accordo.
(4) Se il cliente lo desidera, copriremo la consegna con un'assicurazione sul trasporto; i costi sostenuti a questo proposito saranno a carico del cliente.
(5) In caso di consegne all'estero, l'acquirente dovrà pagare tutte le spese di trasporto sostenute franco fabbrica. Ciò significa che una volta consegnata la merce al vettore, abbiamo adempiuto al contratto d'acquisto - tutti gli ulteriori oneri e rischi (dogana, trasporto, perdita, danni) sono trasferiti all'acquirente (clausola EXW 2010 dei Termini commerciali internazionali - Incoterms).
§7 Diritti di garanzia e responsabilità
(1) Le nostre forniture sono esenti da difetti materiali se presentano la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio. Le descrizioni e le specifiche dei prodotti contenute nei nostri cataloghi e listini prezzi sulla base della relativa norma (z.B. DIN, ISO). Non sono dovute proprietà e caratteristiche diverse o superiori alla qualità espressamente concordata delle forniture. Una garanzia per uno scopo specifico o una specifica idoneità, durata d'uso o durata dopo il trasferimento del rischio che vada oltre la garanzia per il presente accordo di qualità sarà assunta solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto; in caso contrario, il rischio dell'idoneità e dell'uso sarà esclusivamente a carico del cliente. Le consuete deviazioni nelle consegne di diverse serie di produzione non sono considerate difetti. Lo stesso vale per gli scostamenti generalmente ragionevoli nella consegna di campioni e provini. I dati tecnici, le specifiche e i dati sulle prestazioni contenuti nelle offerte, nei contratti, negli allegati, negli opuscoli pubblicitari e nella documentazione, ecc. caratterizzano solo la qualità dei prodotti e non costituiscono una garanzia, a meno che non siano indicati come tali.
(2) I difetti devono essere segnalati per iscritto e senza indugio, al più tardi entro 8 giorni. In caso di difetti evidenti, il termine decorre dalla consegna, in caso di difetti nascosti dalla scoperta del difetto. Se il cliente non comunica nulla, la consegna si considera approvata.
(3) Se l'oggetto acquistato presenta un difetto, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a un adempimento successivo sotto forma di eliminazione del difetto o di consegna di un nuovo oggetto privo di difetti. In caso di eliminazione del difetto, saremo tenuti a sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione del difetto, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, nella misura in cui questi non siano aumentati dal fatto che l'articolo acquistato è stato portato in un luogo diverso da quello di esecuzione. Possiamo rifiutare l'adempimento successivo solo se questo è associato a costi irragionevoli o sproporzionati. Se la richiesta del cliente di eliminare un difetto si rivela ingiustificata, possiamo richiedere al cliente il rimborso dei costi sostenuti.
(4) Se l'adempimento successivo non va a buon fine, il cliente ha il diritto - senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento danni - di recedere dal contratto (annullamento del contratto) o di ottenere una riduzione (riduzione del compenso).
(5) Non sussistono diritti per vizi in caso di scostamenti minimi dalla qualità concordata o dalla quantità di fornitura concordata, in caso di compromissione irrilevante dell'utilizzabilità, in caso di usura naturale o di danni insorti dopo il trasferimento del rischio a causa di una manipolazione errata o negligente, di sollecitazioni eccessive, di materiali d'uso non idonei, di un utilizzo non idoneo, di un uso improprio, di un montaggio non corretto, di un'inosservanza delle istruzioni per la manutenzione e l'uso o che si verificano a causa di particolari influssi esterni non previsti dal contratto. Uno scostamento nella quantità di fornitura fino al 5% è considerato insignificante. In caso di modifiche improprie da parte del cliente o di terzi, non sussiste alcun diritto di risarcimento per difetti e per le conseguenze che ne derivano.
(6) In ogni caso, possiamo far dipendere l'adempimento successivo (rettifica o fornitura sostitutiva) dal fatto che sia già stata pagata una parte ragionevole del compenso concordato in relazione all'entità e alla gravità del difetto.
(7) Il cliente è tenuto a sostenerci nell'accertamento e nell'eliminazione dei difetti e a informarci e consultarci in modo esaustivo. Deve darci la possibilità di indagare sul caso di danno.
(8) Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se il cliente avanza richieste di risarcimento danni basate su dolo o colpa grave, compreso il dolo o la colpa grave dei nostri rappresentanti o ausiliari. Se non siamo accusati di violazione dolosa del contratto, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata ai danni prevedibili e tipici.
(9) Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se violiamo colpevolmente un obbligo contrattuale sostanziale; in questo caso, tuttavia, la responsabilità per i danni sarà limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi, a meno che noi o i nostri ausiliari non possiamo essere accusati di dolo o grave negligenza.
(10) Qualora il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni anziché alla prestazione, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi.
(11) La responsabilità per lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute rimane inalterata; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(12) Una modifica dell'onere della prova a scapito del cliente non è associata alle disposizioni di cui sopra.
(13) Se non diversamente concordato, il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento dei difetti per gli elementi che sono stati utilizzati per un edificio in conformità con il loro uso normale e che hanno causato il difetto è di 36 mesi dal trasferimento del rischio. Per gli altri articoli, il periodo di prescrizione è di 12 mesi. Il termine di prescrizione in caso di ricorso per consegna ai sensi dei §§ 478, 479 BGB rimane invariato. Diversamente, in caso di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute, in caso di violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi e in caso di occultamento fraudolento di un difetto, si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge. Le disposizioni di legge sull'inizio del periodo di prescrizione e sulla sospensione, sospensione e ripresa dei termini di prescrizione non sono influenzate da queste disposizioni.
(14) I diritti di regresso del cliente nei nostri confronti ai sensi del § 478 BGB (regresso dell'imprenditore) sussistono solo nella misura in cui il cliente non abbia stipulato accordi con il proprio cliente che vadano oltre i diritti legali per i difetti. Le disposizioni di cui sopra si applicano di conseguenza all'ambito della nostra responsabilità per danni.
§8 Diritti di proprietà industriale; vizi di proprietà
(1) Siamo responsabili nei confronti del cliente per le violazioni dei diritti di proprietà industriale in relazione alla vendita dei nostri prodotti se e nella misura in cui tali diritti di proprietà industriale vengono violati quando la merce viene utilizzata in conformità al contratto, che sono validi nella Repubblica Federale di Germania e sono pubblicati al momento della consegna da parte nostra, come segue:
a) a nostra discrezione e a nostre spese, otterremo un diritto d'uso per il prodotto, modificheremo il prodotto in modo tale da non violare il diritto di proprietà o sostituiremo il prodotto. Se ciò non fosse possibile in condizioni ragionevoli, ritireremo il prodotto dietro rimborso del prezzo di acquisto.
b) Gli obblighi di cui sopra si applicano a noi solo se il cliente ci comunica immediatamente per iscritto le pretese avanzate da terzi, non riconosce una violazione e affida a noi tutte le misure di difesa e le trattative di composizione. Se il cliente cessa di utilizzare il prodotto per ridurre al minimo i danni o per altri motivi importanti, è tenuto a far presente al terzo che la cessazione dell'utilizzo non costituisce un riconoscimento di una violazione dei diritti di proprietà.
(2) I diritti del cliente sono esclusi nella misura in cui egli è responsabile della violazione dei diritti di proprietà. I diritti del cliente sono esclusi anche se la violazione dei diritti di proprietà è causata da specifiche del cliente, da un'applicazione non prevedibile da parte nostra o dal fatto che la fornitura viene modificata dal cliente o utilizzata insieme a prodotti non forniti da noi.
§9 Responsabilità solidale
(1) È esclusa qualsiasi altra responsabilità per danni diversa da quella prevista ai §§ 5, 7 e 8, indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa avanzata. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento danni derivanti da culpa in contrahendo, altre violazioni di doveri o richieste di risarcimento per danni materiali ai sensi del § 823 BGB.
(2) La limitazione di cui al paragrafo (1) si applica anche nel caso in cui il cliente richieda un risarcimento per le spese inutili invece di una richiesta di risarcimento danni.
(3) Nella misura in cui la nostra responsabilità per danni è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.
§10 Prodotti personalizzati; costi per gli strumenti
(1) Per la consegna di prodotti personalizzati, addebitiamo costi pro-rata e una tantum per la produzione degli strumenti corrispondenti.
(2) Gli strumenti rimangono di nostra proprietà. Ci riserviamo tutti i diritti d'autore e i diritti connessi agli strumenti senza alcuna limitazione.
(3) Se un prodotto su misura presenta un difetto ai sensi del § 7 (1), il cliente ha diritto inizialmente solo a un adempimento successivo. Se il cliente richiede un adempimento successivo, possiamo, a nostra discrezione, eliminare il difetto o produrre un nuovo strumento. Se l'adempimento successivo non va a buon fine, il cliente ha il diritto - senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento danni - di recedere dal contratto (annullamento del contratto) o di ottenere una riduzione (riduzione del compenso). Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni dei §§ da 7 a 9 si applicano mutatis mutandis per quanto riguarda i difetti e la nostra responsabilità.
§11 Conservazione del titolo
(1) Ci riserviamo la proprietà dell'oggetto della vendita fino al ricevimento di tutti i pagamenti relativi al rapporto commerciale (compresi tutti i crediti a saldo del conto corrente) con il cliente. Se il valore degli oggetti consegnati a titolo di garanzia e soggetti a riserva di proprietà supera il nostro credito complessivo di oltre il 10%, saremo obbligati a svincolare la garanzia (proporzionalmente) su richiesta del cliente.
(2) In caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di ritirare l'oggetto acquistato dopo aver fissato un termine ragionevole. Il ritiro dell'articolo acquistato costituisce una risoluzione del contratto. Dopo aver ripreso l'oggetto acquistato, saremo autorizzati a venderlo; il ricavato della vendita sarà compensato con i debiti del cliente, al netto di ragionevoli costi di vendita.
(3) Il cliente non può né dare in pegno gli oggetti della fornitura né cederli in garanzia prima del pagamento del prezzo di acquisto. In caso di sequestro, confisca o altri interventi da parte di terzi, il cliente deve informarci immediatamente e fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari per tutelare i nostri diritti. I funzionari incaricati dell'applicazione della legge o i terzi devono essere informati della nostra proprietà. Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco), il cliente sarà responsabile della perdita da noi subita.
(4) Il cliente ha il diritto di rivendere l'oggetto della fornitura nell'ambito della normale attività commerciale; tuttavia ci cede tutti i crediti per l'importo del prezzo di acquisto concordato tra noi e il cliente, IVA inclusa, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l'oggetto della fornitura venga rivenduto senza o dopo la lavorazione. Il cliente è autorizzato a riscuotere questo credito anche dopo la cessione. La nostra autorizzazione a riscuotere il credito rimane inalterata. Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il cliente adempie regolarmente ai suoi obblighi di pagamento e non è in mora. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
(5) La lavorazione o la trasformazione della merce da parte del cliente avviene sempre per nostro conto. Se gli oggetti di fornitura vengono lavorati con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore degli oggetti di fornitura e gli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per tutti gli altri aspetti, all'oggetto creato dalla lavorazione si applicheranno le stesse condizioni degli oggetti di fornitura consegnati con riserva di proprietà.
(6) Se gli oggetti di fornitura vengono mescolati in modo indissolubile con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore degli oggetti di fornitura rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del cliente debba essere considerato l'articolo principale, si conviene che il cliente ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale. Il cliente deterrà per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà risultante.
(7) Il cliente ci cede anche i diritti a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti che sorgono nei confronti di terzi a causa del collegamento dell'oggetto acquistato con un immobile.
(8) Se nel luogo estero in cui si trova la merce dopo il ritiro o la consegna sono necessarie determinate misure affinché la riserva di proprietà o la cessione siano efficaci, il cliente deve informarci immediatamente ed eseguire tali misure a proprie spese.
Se nel luogo in cui si trova la merce dopo la consegna non è possibile concedere una riserva di proprietà e/o i diritti altrimenti trattati, il cliente dovrà fare tutto il necessario a proprie spese per fornirci i diritti di garanzia sulla merce consegnata più simili a tali diritti o per garantire i nostri crediti in modo almeno equivalente.
§12 Riservatezza e protezione dei dati
(1) Le parti contraenti considerano riservate tutte le informazioni o il materiale informativo di cui vengono a conoscenza verbalmente, per iscritto o in qualsiasi altro modo, direttamente o indirettamente, nell'ambito del rapporto contrattuale e che sono designate come riservate o sono normalmente considerate riservate per la loro natura, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per due anni dopo la sua cessazione, le utilizzano esclusivamente nell'ambito dei servizi coperti dal presente contratto e non le trasmettono a terzi o le rendono accessibili a terzi in qualsiasi altra forma senza il consenso dell'altra parte e adottano tutte le precauzioni ragionevoli per escludere ed evitare l'accesso ad esse da parte di terzi.
(2) Le uniche eccezioni a questo obbligo di riservatezza sono le informazioni e i materiali informativi che erano già di dominio pubblico nel momento in cui ne sono venuti a conoscenza, d.h. sono facilmente accessibili a terzi, sono legittimamente resi accessibili a un partner contrattuale dopo essere stati conosciuti da un terzo che non è soggetto ad alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altro partner contrattuale a tale riguardo, devono essere divulgati a un'autorità o a un altro terzo autorizzato su richiesta di quest'ultimo, devono necessariamente essere divulgati a consulenti legali o fiscali del rispettivo partner allo scopo di fornire consulenza.
(3) Ci impegniamo a non violare le norme sulla protezione dei dati nell'ambito delle nostre prestazioni contrattuali. Richiediamo ai nostri dipendenti di rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati e chiediamo a queste persone di mantenere la riservatezza. Coordineremo le attività sensibili alla protezione dei dati con il responsabile della protezione dei dati del cliente.
§13 Luogo di giurisdizione, luogo di adempimento, modifiche
(1) Il foro competente è quello della nostra sede; tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il cliente anche presso il tribunale del suo luogo di residenza.
(2) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
(3) Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, la nostra sede è il luogo di adempimento.
(4) Le modifiche e le integrazioni al presente contratto devono essere effettuate per iscritto.
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Stand 15.05.2018
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