Condizioni Generali di Vendita (CGV)
§1 Disposizioni Generali
1.1. Le seguenti Condizioni di Vendita si applicano esclusivamente a persone fisiche o giuridiche o società di persone con capacità giuridica che, al momento della conclusione dell'atto giuridico, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale autonoma (imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile Tedesco – BGB).
1.2. Vendiamo merci o forniamo servizi agli imprenditori esclusivamente sulla base delle nostre CGV. Esse si applicano anche a tutti i futuri affari con il cliente, senza che dobbiamo richiamarle in ogni singolo caso; la versione attuale delle CGV è disponibile su www.americom.de. Condizioni difformi del cliente che non riconosciamo espressamente non diventeranno parte del contratto, anche se non vi ci opponiamo espressamente. Le nostre CGV si applicano anche se eseguiamo la consegna al cliente senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni del cliente contrastanti o divergenti dalle nostre CGV.
§2 Offerta – Documenti di Offerta e Conferma d'Ordine
(1) Le nostre offerte sono fatte senza impegno (salvo modifiche).
(2) L'ordinazione della merce da parte del cliente è considerata una proposta contrattuale vincolante. Abbiamo il diritto di accettare questa proposta contrattuale entro 2 settimane dal suo ricevimento.
(3) Un contratto di fornitura si conclude solo con la nostra conferma d'ordine scritta, al più tardi con la consegna. Le obiezioni al contenuto della conferma d'ordine devono essere sollevate immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, per iscritto. Se non viene sollevata alcuna obiezione in tempo utile, il contenuto della conferma d'ordine diventa vincolante per il contratto. La trasmissione tramite teletrasmissione di dati soddisfa il requisito della forma scritta.
(4) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore su disegni, calcoli e altri documenti. Ciò vale anche per i documenti scritti che sono contrassegnati come "riservati". Il cliente necessita del nostro espresso consenso scritto prima di inoltrarli a terzi.
§3 Prezzi – Condizioni di Pagamento
(1) Sono validi solo i prezzi da noi confermati per iscritto. Questi si intendono franco fabbrica, più l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) legale, spese postali, imballaggio, trasporto, assicurazione, ecc.
(2) Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi in modo appropriato se, dopo la conclusione del contratto, si verificano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare a causa di aumenti dei costi salariali o variazioni dei prezzi dei materiali. Li dimostreremo al cliente su richiesta.
(3) Salvo diversamente specificato nella conferma d'ordine, le nostre fatture sono pagabili entro 10 giorni con il 2 % di sconto (Skonto) o 30 giorni netti.
(4) Il cliente è in mora alla scadenza del suddetto termine di pagamento. Il prezzo di acquisto è soggetto a interessi durante la mora al tasso di interesse di mora legale applicabile in quel momento. Ci riserviamo il diritto di far valere un ulteriore danno da mora. Resta impregiudicato il nostro diritto all'interesse di scadenza commerciale ai sensi del § 353 del Codice Commerciale Tedesco (HGB) nei confronti dei commercianti. Per il resto, si applicano le norme legali relative ai presupposti e alle conseguenze della mora nel pagamento.
(5) Mezzi di pagamento diversi dal bonifico come ad esempio pagamento in contanti, con assegno o in contrassegno, richiedono un accordo separato. La ricezione del pagamento da parte nostra è determinante per la tempestività del pagamento.
(6) Il cliente può compensare solo con contropretese non contestate, riconosciute da noi o stabilite con sentenza definitiva. Il cliente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa si basa sulla stessa relazione contrattuale.
(7) Se, dopo la conclusione del contratto, veniamo a conoscenza di circostanze che mettono in discussione l'affidabilità creditizia del cliente, o se si verifica un rischio significativo per il nostro diritto al pagamento a causa del deterioramento patrimoniale del cliente, o se il cliente è in ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto, possiamo richiedere un pagamento anticipato o una garanzia entro un termine ragionevole e rifiutare la prestazione fino a quando la nostra richiesta non sia soddisfatta. In caso di rifiuto del cliente o di scadenza infruttuosa del termine, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte e di chiedere il risarcimento dei danni in luogo della prestazione.
§4 Adeguamenti del Prodotto
Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti costruttivi, di forma e tecnici in adattamento allo stato dell'arte fino alla consegna, a condizione che tali modifiche siano ragionevoli per il cliente e non pregiudichino l'utilizzabilità della merce per lo scopo contrattualmente previsto. Informeremo il cliente sui cambiamenti essenziali.
§5 Termine di Consegna, Ritardo nella Consegna
(1) L'inizio dei termini di consegna e di prestazione da noi indicati presuppone che tutte le questioni tecniche siano state chiarite e che gli obblighi del cliente siano stati adempiuti in modo tempestivo e corretto. In caso contrario, il termine sarà prorogato in modo appropriato. La riserva dell'eccezione di contratto non adempiuto rimane riservata.
(2) Il termine di consegna si estende in caso di forza maggiore, sciopero o ritardi non imputabili a noi per la durata dell'impedimento.
(3) Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, a condizione che ciò non comporti svantaggi per l'uso.
(4) Se il cliente è in mora di accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, abbiamo il diritto di dare la priorità ad altri ordini di terzi e di prorogare il termine di consegna in modo appropriato. Fatto salvo il diritto a ulteriori pretese, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento del danno che ne deriva, incluse eventuali spese aggiuntive. In particolare, possiamo, fatto salvo il diritto a ulteriori pretese, addebitare spese di magazzinaggio pari allo 0,5 % per ogni mese, ma non oltre il 5 % del prezzo della consegna ritardata. Inoltre, per gli ordini a chiamata, dopo la scadenza di 12 mesi dalla conferma d'ordine, possiamo fissare un termine di grazia di un mese per l'accettazione e quindi fatturare la merce o la prestazione non ritirata e addebitare spese di magazzinaggio o spese di mantenimento appropriate fino all'accettazione.
(5) Se sussistono i presupposti del paragrafo (4), il rischio di perimento o deterioramento accidentale della cosa acquistata si trasferisce al cliente nel momento in cui questo è caduto in mora di accettazione o del debitore.
(6) Siamo responsabili secondo le disposizioni legali se il ritardo nella consegna è dovuto a una violazione contrattuale intenzionale o per negligenza grave a noi imputabile; una colpa dei nostri rappresentanti o ausiliari è a noi attribuibile. In caso di violazione contrattuale per negligenza grave, la nostra responsabilità per danni è limitata al danno prevedibile, tipicamente verificabile. Questa regolamentazione non comporta un cambiamento nell'onere della prova a svantaggio del cliente.
(7) Nella misura in cui un ritardo nella consegna ci è imputabile secondo queste disposizioni, la nostra responsabilità per ogni settimana completa di ritardo è limitata a un indennizzo pari allo 0,5 %, ma complessivamente non superiore al 5 % del prezzo della parte della fornitura che non è utilizzabile a causa del ritardo.
(8) Il cliente è obbligato, su nostra richiesta e entro un termine ragionevole, a dichiarare se recede dal contratto a causa del ritardo nella consegna o se insiste sulla consegna.
§6 Consegna, Trasferimento del Rischio – Costi di Imballaggio
(1) Salvo diversamente specificato nella conferma d'ordine, è concordata la consegna "franco fabbrica/magazzino". Su richiesta e a spese del cliente, la merce verrà spedita ad un altro luogo di destinazione a rischio del cliente. In questo caso, il cliente sopporta i costi di trasporto dal magazzino. Il cliente sopporta eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici. Il tipo e il percorso di spedizione sono determinati da noi a nostra ragionevole discrezione.
(2) Gli imballaggi di trasporto e tutti gli altri imballaggi monouso non vengono ritirati.
(3) Le parti piccole e stampate possono essere consegnate come merce sfusa. L'imballaggio singolo o speciale avviene solo previo accordo.
(4) Se il cliente lo desidera, copriremo la consegna con un'assicurazione sul trasporto; i costi che ne derivano sono a carico del cliente.
(5) Per le consegne all'estero, il cliente paga tutti i costi di trasporto dalla fabbrica. Ciò significa che dopo la consegna della merce al trasportatore, abbiamo adempiuto al contratto di acquisto - tutti gli ulteriori oneri e rischi (dogana, trasporto, perdita, danni) sono trasferiti all'acquirente (clausola EXW 2010 degli International Commercial Terms – Incoterms).
§7 Diritti in Caso di Difetti e Responsabilità
(1) Le nostre forniture sono esenti da difetti materiali se presentano la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio. Le descrizioni dei prodotti e le specifiche elencate nei nostri cataloghi e listini prezzi sulla base della rispettiva norma (ad esempio DIN, ISO) sono considerate un accordo sulla qualità della cosa acquistata. Non sono dovute altre o ulteriori proprietà e caratteristiche rispetto alla qualità espressamente concordata delle forniture. Una garanzia che vada oltre la garanzia per questo accordo di qualità per uno scopo di utilizzo specifico o una specifica idoneità, durata d'uso o durabilità dopo il trasferimento del rischio è assunta solo nella misura in cui ciò è stato espressamente concordato per iscritto; per il resto, il rischio di idoneità e utilizzo spetta esclusivamente al cliente. Le deviazioni usuali nella fornitura da diverse serie di produzione non sono considerate un difetto. Lo stesso vale per le deviazioni generalmente ragionevoli della fornitura rispetto a campioni e saggi. Dati tecnici, specifiche e indicazioni di prestazioni in offerte, contratti, allegati, brochure pubblicitarie e documentazione, ecc. caratterizzano solo la qualità dei prodotti e non costituiscono garanzie, a meno che non siano designate come tali.
(2) Le pretese del cliente per difetti presuppongono che questi abbia correttamente adempiuto ai suoi obblighi di ispezione e notifica dei difetti ai sensi del § 377 HGB. I difetti evidenti devono essere notificati immediatamente, ma al più tardi entro 10 giorni dalla consegna, per iscritto. I vizi occulti devono essere segnalati immediatamente dopo la loro scoperta. L'invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare il termine. Se il cliente omette la notifica in tempo utile, la consegna si considera approvata.
(3) Nella misura in cui esiste un difetto nella cosa acquistata, abbiamo il diritto, a nostra scelta, di effettuare l'adempimento successivo sotto forma di eliminazione del difetto o di consegna di una nuova cosa esente da difetti. In caso di eliminazione del difetto, siamo obbligati a sostenere tutte le spese necessarie allo scopo dell'eliminazione del difetto, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, a condizione che questi non aumentino per il fatto che la cosa acquistata è stata portata in un luogo diverso dal luogo di adempimento. Possiamo rifiutare l'adempimento successivo se è possibile solo con costi irragionevoli o sproporzionatamente elevati. Se una richiesta di eliminazione di un difetto da parte del cliente risulta essere ingiustificata, possiamo chiedere al cliente il rimborso dei costi da ciò derivanti.
(4) Se l'adempimento successivo fallisce, il cliente ha il diritto, fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni, di scegliere tra la recessione (annullamento del contratto) o la riduzione (riduzione della remunerazione).
(5) Le pretese per difetti non sussistono in caso di scostamento solo irrilevante dalla qualità concordata o dalla quantità di consegna concordata, in caso di menomazione solo irrilevante dell'utilizzabilità, in caso di usura naturale o danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a causa di trattamento errato o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzi operativi inadatti, uso inadatto, uso improprio, montaggio difettoso, inosservanza delle istruzioni di manutenzione e funzionamento o che derivano da particolari influenze esterne non previste dal contratto. Una deviazione della quantità di consegna fino al 5% è considerata irrilevante. Se il cliente o terzi apportano modifiche in modo improprio, non sussistono neppure pretese per difetti per queste e le conseguenze che ne derivano.
(6) In ogni caso, possiamo subordinare l'adempimento successivo (riparazione o consegna sostitutiva) al fatto che una parte adeguata della remunerazione concordata sia già stata pagata in relazione all'entità e alla gravità del difetto.
(7) Il cliente ci supporterà nell'individuazione e nell'eliminazione dei difetti e ci informerà e consulterà in modo completo. Deve darci l'opportunità di esaminare il caso di danno.
(8) Siamo responsabili secondo le disposizioni legali se il cliente fa valere pretese di risarcimento danni basate su dolo o negligenza grave, inclusi dolo o negligenza grave dei nostri rappresentanti o ausiliari. Nella misura in cui non ci viene imputata una violazione contrattuale intenzionale, la responsabilità per danni è limitata al danno prevedibile, tipicamente verificabile.
(9) Siamo responsabili secondo le disposizioni legali se violiamo colpevolmente un obbligo contrattuale essenziale; in questo caso, tuttavia, la responsabilità per danni è limitata al danno prevedibile, tipicamente verificabile, a meno che a noi o ai nostri ausiliari non sia imputabile dolo o negligenza grave.
(10) Nella misura in cui il cliente ha diritto a un risarcimento del danno in luogo della prestazione, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile, tipicamente verificabile.
(11) La responsabilità per lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute rimane impregiudicata; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della Legge sulla Responsabilità da Prodotto (Produkthaftungsgesetz).
(12) Le disposizioni che precedono non comportano un cambiamento nell'onere della prova a svantaggio del cliente.
(13) Salvo diversamente concordato, il termine di prescrizione per le pretese per difetti per le cose che sono state utilizzate in conformità al loro uso abituale per un edificio e ne hanno causato la difettosità è di 36 mesi dal trasferimento del rischio. Per le altre cose, il termine di prescrizione è di 12 mesi. Il termine di prescrizione in caso di regresso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 479 BGB rimane impregiudicato. Per il resto, nei casi di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, in caso di violazione intenzionale o per negligenza grave di un obbligo e in caso di occultamento doloso di un difetto, si applica il termine di prescrizione legale. Le norme legali sull'inizio della prescrizione e sulla sospensione, interruzione e nuovo inizio dei termini non sono influenzate da queste disposizioni.1
(14) I diritti di regresso del cliente nei nostri confronti ai sensi del § 478 BGB (regresso dell'imprenditore) sussistono solo nella misura in cui il cliente no2n ha stipulato accordi con il suo acquirente che vadano oltre le pretese legali per difetti. Le disposizioni che precedono si applicano di conseguenza all'ambito della nostra responsabilità per danni.
§8 Diritti di Proprietà Industriale; Vizi Giuridici
(1) Per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alla vendita dei nostri prodotti, siamo responsabili nei confronti del cliente come segue, a condizione e nella misura in cui vengano violati diritti di proprietà intellettuale che abbiano validità nella Repubblica Federale di Germania e vi siano pubblicati al momento della consegna da parte nostra, quando la merce viene utilizzata in conformità al contratto:
a) a nostra scelta e a nostre spese, otterremo un diritto di utilizzo per il prodotto, modificheremo il prodotto in modo che il diritto di proprietà intellettuale non venga violato, oppure sostituiremo il prodotto. Se ciò non ci è possibile a condizioni ragionevoli, dobbiamo ritirare il prodotto contro il rimborso del prezzo di acquisto.
b) Gli obblighi sopra menzionati sussistono per noi solo se il cliente ci informa immediatamente per iscritto delle pretese fatte valere dal terzo, non riconosce una violazione e tutte le misure di difesa e le trattative di transazione rimangono riservate a noi. Se il cliente cessa l'uso del prodotto per ragioni di mitigazione del danno o altre ragioni importanti, è obbligato a far presente al terzo che la cessazione dell'uso non è collegata a un riconoscimento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
(2) Le pretese del cliente sono escluse nella misura in cui egli sia responsabile della violazione del diritto di proprietà intellettuale. Le pretese del cliente sono inoltre escluse nella misura in cui la violazione del diritto di proprietà intellettuale sia causata da specifiche particolari del cliente, da un'applicazione da noi non prevedibile o dal fatto che la fornitura venga modificata dal cliente o utilizzata insieme a prodotti non forniti da noi.
§9 Responsabilità Complessiva
(1) Qualsiasi ulteriore responsabilità per danni diversa da quella prevista nei §§ 5, 7 e 8 è esclusa – indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa fatta valere. Ciò vale in particolare per le pretese di risarcimento danni derivanti da colpa nella conclusione del contratto, a causa di altre violazioni di obblighi o a causa di pretese extracontrattuali per il risarcimento di danni materiali ai sensi del § 823 BGB.
(2) La limitazione di cui al paragrafo (1) si applica anche nella misura in cui il cliente chiede il rimborso delle spese inutili in luogo di una pretesa di risarcimento del danno in luogo della prestazione.
(3) Nella misura in cui la responsabilità per danni è esclusa o limitata nei nostri confronti, ciò vale anche con riguardo alla responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.
§10 Produzioni Speciali; Costi per Attrezzature
(1) Nel caso di fornitura di produzioni speciali, addebitiamo costi proporzionali e una tantum per la produzione delle attrezzature (strumenti, tools) corrispondenti.
(2) Le attrezzature rimangono di nostra proprietà. Ci riserviamo senza restrizioni tutti i diritti d'autore e i diritti di proprietà intellettuale sulle attrezzature.
(3) Se una produzione speciale presenta un difetto ai sensi del § 7 Paragrafo 1, il cliente ha inizialmente solo un diritto all'adempimento successivo. Se il cliente richiede l'adempimento successivo, possiamo, a nostra scelta, eliminare il difetto o produrre una nuova attrezzatura. Se l'adempimento successivo fallisce, il cliente ha il diritto, fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni, di scegliere tra la recessione (annullamento del contratto) o la riduzione (riduzione della remunerazione). Per il resto, le disposizioni dei §§ 7 a 9 si applicano mutatis mutandis per quanto riguarda i difetti e la nostra responsabilità.
§11 Riserva di Proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà della cosa acquistata fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal rapporto commerciale (inclusi tutti i crediti di saldo dal conto corrente) con il cliente. Se il valore degli oggetti forniti con riserva di proprietà che ci servono come garanzia supera il nostro credito totale di oltre il 10 %, siamo obbligati, su richiesta del cliente, a rilasciare la garanzia (proporzionalmente).
(2) In caso di comportamento del cliente contrario al contratto, in particolare in caso di mora nel pagamento, abbiamo il diritto, dopo aver fissato un termine ragionevole, di ritirare la cosa acquistata. Il ritiro della cosa acquistata da parte nostra costituisce una recessione dal contratto. Siamo autorizzati a vendere la cosa acquistata dopo il ritiro; il ricavato della vendita deve essere imputato ai debiti del cliente – dedotti i costi di realizzazione ragionevoli.
(3) Prima del pagamento del prezzo di acquisto, il cliente non può né impegnare né trasferire come garanzia gli oggetti forniti. In caso di pignoramenti, nonché di sequestro o altri interventi di terzi, il cliente deve notificarcelo immediatamente e fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari per salvaguardare i nostri diritti. Gli ufficiali esecutivi o i terzi devono essere informati della nostra proprietà. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione legale ai sensi del § 771 del Codice di Procedura Civile Tedesco (ZPO), il cliente è responsabile della perdita da noi subita.
(4) Il cliente è autorizzato a rivendere gli oggetti forniti nel corso ordinario degli affari; tuttavia, ci cede fin d'ora tutte le pretese per l'importo del prezzo di acquisto concordato tra noi e il cliente, inclusa l'IVA, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che gli oggetti forniti vengano rivenduti senza o dopo la lavorazione. Il cliente è autorizzato a riscuotere questo credito anche dopo la cessione. La nostra facoltà di riscuotere il credito noi stessi rimane impregiudicata. Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il cliente adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento e non è in mora nel pagamento. Se questo è il caso, tuttavia, possiamo richiedere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti associati e notifichi la cessione ai debitori (terzi).
(5) La lavorazione o la trasformazione delle merci da parte del cliente è sempre eseguita per noi. Se gli oggetti forniti vengono lavorati con altri oggetti che non ci appartengono, acquistiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore degli oggetti forniti rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per l'oggetto creato dalla lavorazione, si applica lo stesso che per gli oggetti forniti con riserva di proprietà.
(6) Se gli oggetti forniti vengono mescolati in modo inseparabile con altri oggetti che non ci appartengono, acquistiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore degli oggetti forniti rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Se la mescolanza avviene in modo tale che la cosa del cliente debba essere considerata la cosa principale, si considera concordato che il cliente ci trasferisca la comproprietà proporzionalmente. Il cliente custodisce per noi la proprietà unica o la comproprietà così creata.
(7) Il cliente ci cede anche i crediti che sorgono contro un terzo a causa della connessione della cosa acquistata con un immobile per garantire i nostri crediti nei suoi confronti.
(8) Se, nel luogo estero in cui si trova la merce dopo il ritiro o la consegna, sono necessarie determinate misure per l'efficacia della riserva di proprietà o della cessione, il cliente deve indicarcelo immediatamente ed eseguire tali misure a proprie spese. Se non è possibile concedere una riserva di proprietà e/o gli altri diritti precedentemente trattati nel luogo in cui si trova la merce dopo la consegna, il cliente deve fare tutto il necessario a proprie spese per procurarci i diritti di garanzia sulla merce fornita più simili a questi diritti o per garantire i nostri crediti almeno in modo equivalente.
§12 Riservatezza e Protezione dei Dati
(1) Le parti contraenti tratteranno in modo confidenziale tutte le informazioni o materiali informativi che vengono a loro conoscenza oralmente, per iscritto o in altro modo, direttamente o indirettamente, nell'ambito del rapporto contrattuale, che sono contrassegnati come riservati o che sono abitualmente da considerarsi confidenziali per la natura della cosa, durante la durata del rapporto contrattuale e per due anni dopo la sua cessazione, li utilizzeranno esclusivamente nell'ambito dei servizi coperti da questo contratto e non li trasmetteranno a terzi né li renderanno accessibili in altra forma a terzi senza il consenso della controparte, e prenderanno tutte le precauzioni ragionevoli per escludere ed evitare l'accesso di terzi a essi.
(2) Sono esclusi da questo obbligo di riservatezza solo quelle informazioni e materiali informativi che erano già manifesti al momento in cui sono venuti a conoscenza, cioè facilmente accessibili a qualsiasi terzo, che un terzo ha reso legalmente accessibili a una parte contraente dopo che sono venuti a conoscenza, e che non era soggetto a un obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra parte contraente in merito, che devono essere comunicati obbligatoriamente a un'autorità o a un altro terzo autorizzato su loro richiesta, o che devono essere comunicati necessariamente ai consulenti legali o fiscali del rispettivo partner ai fini della consultazione.
(3) Le parti si impegnano a rispettare le normative vigenti sulla protezione dei dati (in particolare GDPR, BDSG). Informazioni dettagliate sul tipo, la portata e lo scopo della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali da parte nostra si trovano nella nostra informativa sulla protezione dei dati separata, consultabile sul nostro sito web.
§13 Foro Competente, Luogo di Adempimento, Modifiche
(1) Il foro competente è la nostra rispettiva sede legale; tuttavia, abbiamo anche il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale del suo luogo di residenza.
(2) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
(3) Salvo diversamente specificato nella conferma d'ordine, la nostra sede legale è il luogo di adempimento.
(4) Le modifiche e le integrazioni a questo contratto richiedono la forma scritta.
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